(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
     della regione Trentino-Alto Adige n. 32 del 4 agosto 1992)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
   1.  In  attuazione  dell'articolo  6  dello  Statuto  speciale  di
autonomia, la Regione Trentino-Alto Adige interviene a sostegno della
contribuzione previdenziale delle persone casalinghe, dei  lavoratori
stagionali e dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni.