(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 32 del 4 agosto 1992) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. In attuazione dell'articolo 6 dello Statuto speciale di autonomia, la Regione Trentino-Alto Adige interviene a sostegno della contribuzione previdenziale delle persone casalinghe, dei lavoratori stagionali e dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni.